Art. 2.
(Istituzione del Fondo per gli interventi
in favore dei cittadini italiani militari
e civili vittime delle persecuzioni naziste).

      1. È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Ad esso affluiscono inoltre:

          a) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

 

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          b) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.

      2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, nonché di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica, al fine di prevenire il ripetersi di simili ingiustizie per il futuro. Parte delle risorse del Fondo è destinata alla copertura delle spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3.